Via alle agevolazioni fiscali per le Società Benefit: “un modello d’impresa da promuovere e sostenere”

Le società benefit rappresentano “quel modello d’impresa che dobbiamo promuovere e sostenere perché integra la ricerca del profitto con una strategia attenta agli aspetti sociali, come il bene comune, l’ambiente e la comunità locale”, è quanto affermato dal Ministro dello Sviluppo Economico (“MISE”) Giancarlo Giorgetti in occasione della firma del decreto ministeriale che promuove la costituzione o la trasformazione in società benefit di imprese presenti sul territorio nazionale.

Si tratta del decreto firmato, in data 18 novembre 2021, dai Ministri dello Sviluppo economico e dell’Economia – in attuazione dell’art. 38-ter del D.L. 34/2020 (“c.d. Decreto Rilancio”) – che ha previsto agevolazioni fiscali, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 50% dei costi sostenuti dalle imprese, a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, inerenti alla costituzione o trasformazione in società benefit. In particolare, i costi agevolabili sono quelli notarili e di iscrizione al Registro imprese, nonché quelli inerenti all’assistenza e/o consulenza professionale relativa alla costituzione o trasformazione in società benefit, fino ad un massimo di 10 mila euro per ogni beneficiario.

Le risorse stanziate dal MISE a tale scopo ammontano complessivamente a 10 milioni di Euro, di cui sette milioni sono stati destinati al finanziamento del credito d’imposta (usufruibile soltanto per compensazione), per l’anno 2021, mentre tre milioni sono stati stanziati per il finanziamento delle attività di promozione delle società benefit per l’anno 2020.

Come è intuibile, quindi, il credito d’imposta è ad oggi il principale strumento adottato dal Governo italiano per promuovere ed agevolare la transizione dell’imprenditoria italiana verso un nuovo modello economico, in grado di convogliare in un unico soggetto giuridico sia lo scopo di lucro che, una o più, finalità di interesse comune, a beneficio di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività socio-culturali, enti, associazioni e altri portatori di interesse. Alla base di questo modello d’impresa v’è dunque una sentita consapevolezza delle esigenze comuni tradotta in concreti obiettivi imprenditoriali; per dirlo ancora una volta con le parole del Ministro Giorgetti, il modello d’impresa di una società benefit consiste nella “ricerca del profitto con una strategia attenta agli aspetti sociali, come il bene comune, l’ambiente e la comunità locale”.

Da un punto di vista formale, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. delinea il quadro normativo in cui la duplice finalità del profitto da un lato e del beneficio comune dall’altro si declina nell’oggetto sociale, nella governance dell’impresa e nell’enforcement. Ciò comporta necessariamente anche un mutamento nella responsabilità degli amministratori, tenuti a gestire la società in modo da bilanciare da un lato l’interesse dei soci e dall’altro il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi dell’ambiente e delle comunità in cui operano.

La normativa in commento, applicabile alle società benefit, si affianca ed integra quella prevista dal Codice Civile (o dalle leggi speciali) per la forma societaria prescelta e prevede che: i) le finalità di beneficio comune che la società si prefigge di perseguire devono essere indicate nell’oggetto sociale; ii) la società sia gestita in modo da bilanciare l’interesse economico dei soci con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale parallela possa avere un impatto; iii) sia formalmente individuato, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, il soggetto cui attribuire i compiti e le funzioni finalizzate al perseguimento del beneficio comune; iv) sia reso conto annualmente degli obiettivi perseguiti e realizzati attraverso una valutazione dell’impatto dell’attività sociale.

Tradotto in termini pratici, quindi, la costituzione o trasformazione in società benefit richiede innanzitutto l’indicazione delle finalità di interesse comune all’interno dell’oggetto sociale della società benefit, mediante la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, in caso di trasformazione.

Annualmente poi la società benefit dovrà rendere conto degli obiettivi realizzati attraverso una valutazione d’impatto dell’attività, redigendo una relazione illustrativa (da allegare al bilancio societario e pubblicabile anche nel sito internet istituzionale), avente ad oggetto le attività e le azioni attuate, nonché i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati, con la specificazione di eventuali circostanze che hanno impedito o rallentato il fine sociale.

Sotto altro profilo, si rileva che il mancato perseguimento delle finalità di beneficio comune dichiarate comporta, in concreto, l’applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e quelle del Codice del Consumo in tema di pratiche commerciali scorrette; infatti, il compito di vigilare sulle società benefit è demandato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, cui spetta di verificare che le stesse mettano in atto effettivamente azioni in grado di rispondere alle particolari esigenze previamente individuate.

In conclusione, la società benefit non rappresenta un nuovo tipo societario, potendo essa assumere la veste giuridica di una qualsiasi società prevista dal Codice Civile: resta infatti fermo lo scopo di lucro, ma muta parzialmente l’attività imprenditoriale, ispirata a principi ulteriori e diversi rispetto a quelli puramente economici, al passo con l’evoluzione sociale e in linea con le aspettative degli stakeholder.

Per la verità, negli ultimi decenni si sono registrati numerosi sforzi di cambiamento e inversioni di tendenza nella mentalità degli imprenditori italiani, ben prima della definizione normativa delle società benefit a livello nazionale (si pensi alla importante tradizione della Corporate Social Responsability o alle strategie di Sostenibilità e ai relativi Modelli organizzativi, descritti sempre più spesso nei “Rapporti di Sostenibilità” (o “Bilanci di sostenibilità”) e nei “Bilanci Sociali”.

Quella che prima era un’iniziativa privata del singolo imprenditore oggi trova concreto sostegno e supporto in una disciplina normativa ben definita e nei benefici fiscali, tanto attesi, concessi dal Legislatore. Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali rappresenta un’occasione di grande visibilità per quelle imprese che da sempre si sforzano di avere una doppia anima e di recuperare il senso originario del fare impresa, offrendo servizi che migliorino la qualità della vita propria e di tutti i portatori di interesse.

Noverim è, ad oggi, una delle poche società di consulenza in Italia ad avere acquisito la qualifica di società benefit e, tra le altre cose, svolgerà attività pro bono in favore di imprenditori in particolari difficoltà economiche, mettendo a disposizione le proprie risorse e le proprie figure professionali fino ad esaurimento del monte ore prefissato, anche per supportare altre imprese che vogliano acquisire la qualifica di società benefit o ottenere il Rating di Legalità e necessitino di consulenza in tal senso.

Si invitano pertanto i lettori a visitare la pagina https://www.noverim.it/societa-benefit, per comprendere appieno l’impegno sociale di Noverim ed i relativi servizi offerti pro bono dalla stessa. (riproduzione riservata)

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