Versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali rimandata al 21 luglio 2021

Il comunicato stampa n.133 del 28 giugno 2021 emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ha previsto lo spostamento del versamento delle imposte in scadenza il 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021 senza corresponsione di interessi. I soggetti coinvolti che possono beneficiare di tale proroga sono i contribuenti obbligati alla presentazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) oltre ai contribuenti aderenti al regime forfettario.

Il comma 6 dell’art. 110 del D.L. 104/2020, riconoscendo l’impatto ai fini della determinazione della base imponibili e conseguentemente delle imposte da versare, prevede che l’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori ammortamenti derivanti da pratiche di rivalutazione (disciplinate dall’articolo stesso) debba essere versata entro il termine delle imposte dirette, in considerazione anche delle eventuali proroghe delle stesse.

Si potrebbe inoltre considerare quale applicabile per analogia la circolare 27 aprile 2017 numero 14/E la quale prevedeva, tramite esplicito riferimento alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 art 1 comma 559 (ambito oggettivo della circolare stessa), la possibilità per il contribuente di “versare l’imposta sostitutiva entro il trentesimo giorno successivo al predetto termine maggiorandola dello 0,40% a titolo di interesse, così come previsto dall’articolo 17 del D.p.R. n. 435 del 2001”. Procede inoltre la stessa circolare specificando come “Coerentemente con quanto precisato nelle circolari n. 13/E del 2014 e n. 11/E del 2009 nonché nella risoluzione n. 362/E del 2008 con riferimento alle precedenti leggi di rivalutazione, si evidenzia che l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa è senz’altro perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. In tal caso, l’imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cosiddetto “ravvedimento operoso”)”.

In conclusione si può sostenere come il comunicato sopracitato, posticipando la scadenza relativa al versamento delle imposte, ha indirettamente rimandato la possibilità di versamento dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori ammortamenti; versamento che, come già detto, non inficia sull’efficacia della rivalutazione la quale si perfeziona con l’indicazione dei maggiori valori all’interno delle apposite sezioni della dichiarazione dei redditi.

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