Rivalutazione e riallineamento: cogliere l’attimo nel Bilancio 2020

A partire dalla legge 160/2019 del 27-12-2019 (legge di bilancio 2020), è stata introdotta la possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa con imposizione sostitutiva sui maggiori valori iscritti pari al 10% per i beni non ammortizzabili e 12% per i beni ammortizzabili. Tale norma, che per i soggetti “solari” si riferiva alla chiusura dei bilanci al 31-12-2019, è stata successivamente prorogata dall’articolo 12-ter del D.L. 23/2020 anche ai bilanci 2020, 2021 e 2022. Per la deduzione dei maggiori ammortamenti è stato previsto un periodo di moratoria triennale e quindi i maggiori ammortamenti derivanti dai beni rivalutati nel bilancio 2019, saranno fiscalmente deducibili a decorrere dal 2022.

La novità principale è tuttavia rappresentata dal più recente provvedimento sulla rivalutazione contenuto all’interno del Decreto Agosto, nel quale sono stati introdotti importanti benefici, soprattutto dal punto di vista della diminuzione delle aliquote impositive.

L’articolo 110 del D.L. 14 agosto 2020, n.104, similmente alle versioni precedenti, ha previsto la possibilità per le Società che non adottano i principi contabili internazionali di rivalutare i beni materiali ed immateriali, ad esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, oltre alle partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio chiuso entro il 31-12-2019.

Sempre con riferimento all’ambito oggettivo, risulta importante sottolineare che sono inoltre rivalutabili anche beni non iscritti in bilancio a condizione che, qualora si trattasse di beni immateriali, risultino giuridicamente tutelati già a decorrere dal bilancio in corso alla data del 31-12-2019 (possibilità, quest’ultima, avallata dalla Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello della DRE Lombardia n. 904-2406/2020).

Inoltre, è opportuno precisare che, differentemente dalle precedenti versioni, è stata introdotta la facoltà di rivalutare singoli beni e non più l’intera categoria omogenea.

Entrando nel vivo degli effetti fiscali, si evidenziano i principali vantaggi. In particolare, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva di IRPEF/IRES e IRAP pari al 3%, gli ammortamenti derivanti dal maggior valore del bene, con decorrenza a partire dal 01-01-2021, risultano fiscalmente deducibili, permettendo un evidente beneficio fiscale. L’imposta sostitutiva è da versarsi in un massimo di 3 rate, la prima della quale entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui la rivalutazione è eseguita (i.e. 30-06-2021).

Il saldo attivo di rivalutazione è anch’esso affrancabile con il versamento di un’ulteriore imposta pari al 10% (suddivisibile in 3 rate come nel caso precedente). Tale affrancamento consente, a decorrere dal 01-01-2024, di riconoscere il maggior valore derivante dalla rivalutazione anche ai fini fiscali e di conseguenza evita l’insorgere di plusvalenze imponibili da tassare secondo il regime ordinario.

Occorre, tuttavia, specificare che il contribuente ha la facoltà di effettuare la rivalutazione ai soli fini civilistici, quindi senza versamento di alcuna imposta e, conseguentemente, senza possibilità di beneficiare della riduzione impositiva.

Infine, il comma 7 del succitato art. 110 prevede, tramite il versamento delle imposte precedentemente analizzate e seguendo le medesime modalità, la possibilità di riallineare i valori fiscali a quelli civilistici. Per riallineamento si intende la facoltà di imputare ai fini fiscali lo stesso valore a cui l’attività è iscritta a bilancio. Ad esempio tramite il versamento dell’imposta sostitutiva del 3% i maggiori ammortamenti derivanti anche da una precedente rivalutazione diventano deducibili ai fini fiscali, eliminando il proseguimento del c.d. doppio binario. Tale riallineamento è stato espressamente esteso anche all’avviamento e alle altre attività immateriali dall’art. 1, c. 83 della legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Considerando quanto sopra esposto, l’attuale facoltà concessa alle imprese di rivalutare i propri beni o di riallinearne i valori secondo le modalità indicate, rappresenta una grande opportunità da cogliere preventivamente alla chiusura del bilancio 2020 in modo tale da poter ottenere, in entrambi i casi, un significativo abbattimento dell’imponibile negli esercizi successivi e, con riferimento alla prima fattispecie, anche un incremento di patrimonio netto.

Per completezza, si segnala che esiste la possibilità di un correttivo, attualmente in studio al Mef, volto potenzialmente a modificare l’ammissibilità dei beni e/o ad incrementare le aliquote impositive (fonte: Il Sole 24 Ore). In merito a quest’ultimo aspetto, si sottolinea il principio generale di far salvo il comportamento del contribuente tenuto prima della modifica della normativa.

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