Rivalutazione dei beni d’Impresa estesa al 2021: solo ai fini civilistici

Nel maxi-emendamento sostitutivo del Ddl, di conversione del DL n. 41/2021, è subentrata una modifica che riguarda la rivalutazione generale, disciplinata dall’articolo 110 del DL n. 104/2020 (decreto “Agosto”).

Nello specifico, è stato introdotto un nuovo comma che consente alle imprese di effettuare la rivalutazione anche nel “bilancio dell’esercizio immediatamente successivo” a quello indicato nel comma 2 dell’articolo 110, in sostanza:

  • per le società con esercizio “solare”, coincide con il bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021;
  • per le società che hanno esercizio sfalsato, fa riferimento al bilancio dell’esercizio successivo a quello chiuso nel 2021.

Risulta possibile, come in precedenza, rivalutare singoli beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Quindi a titolo esemplificativo risultano rivalutabili: terreni; fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, know-how, software e partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Questa volta, però, l’agevolazione introdotta dal decreto Agosto è limitata ai soli fini civilistici, con esclusione della possibilità di riconoscere i maggiori valori anche ai fini fiscali. Di conseguenza, pagando l’imposta sostitutiva del 3% non sarà possibile ottenere i seguenti benefici fiscali:

  • Deducibilità degli ammortamenti generati dall’importo rivalutato;
  • il calcolo per la deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria, con benefici per l’innalzamento del plafond di deducibilità fiscale delle spese di cui all’art. 102, comma 6, del TUIR, dovendo operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi e IRAP per i costi non deducibili fiscalmente.

La rivalutazione avrà quindi soli effetti civilistici, con lo scopo di rafforzare il patrimonio netto delle aziende appartenenti al tessuto imprenditoriale italiano, in modo da affrontare nel miglior modo possibile, eventuali perdite d’esercizio generate dal rallentamento del business causato dalla pandemia COVID 19.

Attraverso la scrittura di una riserva di rivalutazione nel patrimonio netto delle società, sarà possibile per le società sfruttare evidenti benefici diretti e indiretti, tra cui:

  • Rafforzamento patrimoniale;
  • Miglioramento degli indici patrimoniali, tra cui: Debt/Equity, Posizione finanziaria netta/Equity
  • Migliore rappresentazione della realtà aziendale agli istituti di credito;
  • La società risulterebbe più attrattiva per un potenziale investitore;
  • Risulterebbe più agevole ricorrere ad una richiesta finanziaria utilizzando i canali alternativi, come ad esempio prestito obbligazionario, mini bond

Per completezza risulta di cruciale importanza, in sede di rivalutazione dei beni d’impresa, la redazione di un business plan della società, in modo tale da verificare l’effettiva sostenibilità dei maggiori ammortamenti (fiscalmente indeducibili) generati da tale rivalutazione.

(riproduzione riservata)

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