L’individuazione dello stato di pre-crisi aziendale

Il 24 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n.118/2021 “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”.

Considerato che molte imprese, una volta che saranno venute meno le misure temporanee emergenziali, potrebbero non essere in grado di avere continuità aziendale, il legislatore ha ravvisato la necessità da un lato di rinviare l’entrata in vigore della gran parte del Codice della crisi al 16 maggio 2022 e delle procedure di allerta esterna davanti agli Ocri (Organismi di composizione della crisi) al 31 dicembre 2023 e dall’altro di assistere soprattutto le imprese nel rilevare tempestivamente la fase anticipatoria di una situazione di crisi e nel porvi rimedio. A tale finalità risponde l’introduzione della composizione negoziata della crisi che entrerà in vigore dal 15 novembre 2021.

Il nuovo istituto introdotto dal DL 118/2021 (in attesa delle indicazioni che proverranno dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia appositamente previsto) richiede un sempre più attento monitoraggio delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rendono probabile la crisi dell’impresa. In questo senso, le imprese sono chiamate ad un intervento ulteriormente anticipatorio, consentendo ai relativi organi gestori l’attivazione della composizione assistita.

La nuova disciplina richiede all’organo di controllo di segnalare agli amministratori l’esistenza delle condizioni di squilibrio tali da rendere opportuna la presentazione dell’istanza di composizione negoziata. Si tratta di una conferma del principio dell’allerta interna, anticipandone l’operatività e responsabilizzando gli organi sociali a interventi ancora più tempestivi in funzione di prevenzione della crisi.

L’imprenditore può infatti trovarsi in una situazione non ancora di crisi ma di pre-crisi, in cui è probabile che non abbia ancora visibilità della sua gravità. Il Decreto interviene per sostenere le imprese che hanno subìto un incremento significativo del rischio di credito, ma anche quelle che, pur essendo attualmente in una condizione di equilibrio, prevedono che tale condizione non duri nel tempo.

Il DL 118/21 non fa riferimento agli indici di allerta del D. Lgs. 14/2019 come strumento da utilizzare per permettere di verificare l’esistenza di eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari. 

Il Decreto ha previsto la presenza di una lista di controllo, disponibile sulla piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, inclusiva di indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, nonché di un test pratico di auto-diagnosi per la verifica della ragionevole perseguibilità dello stesso.

La documentazione richiesta all’imprenditore prevede da un lato il deposito dei bilanci degli ultimi 3 esercizi, oltre ad una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell’istanza, dall’altro richiede il deposito di un piano finanziario per i successivi 6 mesi rappresentativo delle iniziative industriali che si intendono adottare. Ciò fa sì che l’esame della situazione di squilibrio debba essere effettuata sia nell’ottica di una prospettiva consuntiva che all’interno di un’analisi di tipo preventivo.

La valutazione da parte degli organi amministrativi delle imprese risulta centrale. Saranno proprio gli imprenditori, assistiti dai propri consulenti, a dover valutare se e in che termini accedere, volontariamente, alla composizione negoziata, sulla base della conoscenza della realtà aziendale e di altre condizioni fondamentali, quali ad esempio il supporto finanziario ottenibile o le implicazioni delle linee di azione che si ritiene di porre in essere; tutti elementi non pre-definibili solo sulla base di indicatori quantitativi.

(riproduzione riservata)

Marco Speca

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