Le nuove disposizioni per l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato

Il 17 gennaio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n.238/2021, in vigore dal 1° febbraio 2022, la quale ha recepito alcune indicazioni comunitarie intervenendo sulle disposizioni del codice civile in materia di bilancio e di bilancio consolidato. L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione, sino al 18 marzo, i conseguenti emendamenti ai principi contabili nazionali. Gli emendamenti si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.

Con riferimento al bilancio consolidato, la legge europea ha apportato una serie di integrazioni alla normativa nazionale, il decreto legislativo n.127/1991.

Una di queste riguarda l’art.27 di tale decreto relativo ai casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

L’articolo 27 sottolinea che non sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  1. 20 milioni di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
  2. 40 milioni di Euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  3. 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. La norma si limita a indicare che tale verifica è eseguita considerando il bilancio della controllante unitamente alle imprese controllate, senza fornire ulteriori specificazioni.

La legge 238/2021 ha modificato l’art.27 del D.Lgs.127/91 precisando che i limiti ivi previsti si calcolano “su base consolidata”, ma la verifica del superamento degli stessi può essere determinata anche su base aggregata senza effettuare operazioni di consolidamento ed in tal caso i limiti numerici (attivi e ricavi) sono maggiorati del 20%. Per recepire tale modifica normativa, il principio contabile OIC 17 viene pertanto modificato con la precisazione che il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e prestazioni è determinato su base consolidata, quindi dopo aver proceduto alle eliminazioni delle operazioni infragruppo richieste dalle tecniche di consolidamento. La verifica del superamento dei limiti numerici sopra indicati può essere effettuata su base aggregata, quindi senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, il totale degli attivi ed il totale dei ricavi indicati alle lettere a) e b) sono maggiorati del 20%.

Considerate le difficoltà in presenza di parecchie rettifiche intercompany, l’opzione di aggregazione è destinata ad essere probabilmente molto usata. Questa nuova possibilità non solo semplifica i conteggi, ma può permettere anche di facilitare l’esonero dall’obbligo del consolidato a seguito dell’incremento dei limiti nella misura del 20%. In caso di verifica su base aggregata, infatti, i nuovi limiti di esonero risultano:

  1. 24 milioni di Euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
  2. 48 milioni di Euro nel totale dei ricavi di vendite e delle prestazioni.

Il 28 marzo, tramite apposito comunicato stampa, l’OIC ha reso noto che il relativo Consiglio di Gestione ha approvato la versione definitiva degli emendamenti ai principi contabili nazionali finalizzati a recepire le modifiche apportate dalla L.238/2021 alla disciplina di bilancio e di bilancio consolidato. Il documento approvato è stato inviato alle Autorità competenti affinchè esprimano il loro parere. Terminato l’iter, il documento sarà pubblicato in via definitiva. (riproduzione riservata)

Marco Speca

Certificazione della parità di genere

Ottieni sgravi contributivi e premialità in sede di bandi pubblici.

Rimani aggiornato

Iscriviti alla newsletter, riceverai solo contenuti aggiornati ed esclusivi

Chiedilo a Noverim

Per maggiori informazioni