La ristrutturazione dei debiti: opportunità e pianificazione finanziaria

Tra i tanti aspetti meritevoli di interesse all’interno del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI), emanato con il D.Lgs.14/2019 e aggiornato dal Decreto Legislativo n.147/20 (cosiddetto “Decreto correttivo”), la disciplina relativa agli accordi di ristrutturazione è sicuramente uno dei più significativi, riformata con il recepimento delle indicazioni della dottrina, semplificando ed incentivando l’aspetto negoziale con lo scopo di superare la crisi di impresa ed incentivarne l’emersione anticipata.

Due temi in particolare meritano di essere sottolineati.

A partire dal 1° settembre 2021 (data prevista di entrata in vigore del Codice della Crisi), la possibilità di estendere gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche ad altri creditori – tipicamente i fornitori – aumenterà presumibilmente l’interesse verso questo strumento di risanamento dell’esposizione debitoria e di riequilibrio della situazione economica-finanziaria, insieme anche alla rimodulazione delle percentuali necessarie per ottenere una negoziazione favorevole rispetto al ceto bancario.

Accanto alla forma classica di accordi di ristrutturazione dei debiti (art.57) che prevede la stipula di un accordo con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, il CCI ha previsto infatti delle nuove forme di accordo “innovative”. In particolare:

– gli accordi di ristrutturazione agevolati ex articolo 60, i quali consentono di ottenere l’adesione di creditori rappresentanti solamente il 30% del passivo del debitore (anziché il 60%) nel caso in cui il debitore:

    • non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi (ad esempio i fornitori)
    • abbia condizioni finanziarie tali da portarlo a rinunciare a richiedere misure protettive temporanee;

– gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa ex articolo 61, i quali permettono, mantenendo la condizione dell’accordo con tanti creditori che rappresentino il 60% del passivo del debitore, di estendere gli effetti dell’accordo stesso anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria. Ciò significa che l’impresa potrà strutturare accordi di svariata natura, che diverranno vincolanti anche per i creditori più piccoli e riluttanti (ad esempio alcune tipologie di fornitori).

Un altro aspetto significativo da considerare è la predisposizione di un piano industriale-finanziario in un’epoca di pandemia quale quello attuale.

 L’art.57 comma 2 del CCI richiede infatti che l’imprenditore, congiuntamente all’accordo, debba presentare un piano di risanamento contenente le modalità ed i tempi di adempimento della proposta. Il piano deve indicare (art.57 comma 2 che rinvia all’articolo 56):

– la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;

– le principali cause della crisi;

– le strategie d’intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; 

– i creditori l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinale all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;

– gli apporti di nuova finanza;

– i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;

– il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

La pandemia sta incidendo in modo rilevante sull’economia e sicuramente ciò ha reso molto difficile per un’azienda formulare previsioni numeriche attendibili in un orizzonte di medio termine. In un simile scenario caratterizzato da un’elevata incertezza sia in termini di evoluzione del proprio settore caratteristico che di evoluzione della pandemia in generale, appare ancor più importante per un’azienda inserire all’interno del piano anche un’analisi per scenari alternativi rispetto a quello considerato come di riferimento (in quanto ritenuto più probabile).

Risulta pertanto fondamentale:

 suffragare i possibili scenari alternativi assunti dal debitore con quanti più elementi a supporto e con assumptions ben definite;

– assicurarsi che il piano rifletta le limitazioni alla capacità produttiva e le tempistiche indotte dai provvedimenti di emergenza;

– soprattutto, in un’ottica ex-ante, definire quali sono gli indicatori chiave di performance che, in caso di determinati scostamenti rispetto al piano, possano impedire il risanamento dell’esposizione debitoria ed il raggiungimento del riequilibrio finanziario dell’impresa. Il piano deve infatti avere come requisiti l’attuabilità, la veridicità dei dati in esso inclusi e la fattibilità economica.

Quanto precede evidenzia l’utilità di una modellizzazione dei dati contabili previsionali dell’azienda all’interno di un’analisi per possibili scenari. Una volta modellizzata l’azienda, è possibile infatti variare le impostazioni di ciascun parametro e vederne automaticamente le conseguenze nei numeri previsionali.

Un’attenta pianificazione finanziaria si dovrà quindi accompagnare ad una altrettanto attenta riflessione preventiva sull’impostazione che l’imprenditore intenderà porre in essere all’interno delle negoziazioni con i creditori, selezionando sia gli interlocutori sia le relative strategie e proposte, alla luce delle nuove modalità di regolamento stragiudiziale delle situazioni di crisi e insolvenza in vigore a partire dal 1° settembre 2021. 

(riproduzione riservata)

Marco Speca

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