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Il leasing finanziario in bilancio: meglio i principi contabili internazionali rispetto a quelli nazionali?

Il leasing finanziario in bilancio: meglio i principi contabili internazionali rispetto a quelli nazionali?

Il leasing finanziario in bilancio: meglio i principi contabili internazionali rispetto a quelli nazionali?


Il leasing finanziario in bilancio: meglio i principi contabili internazionali rispetto a quelli nazionali?


In Italia le Società contabilizzano i contratti di leasing finanziario posti in essere con i locatori utilizzando il metodo patrimoniale, ossia rilevando i canoni come costo ed iscrivendo risconti attivi a fine anno per la quota del maxi-canone pagato di competenza degli esercizi successivi. In questo modo, il debito per leasing non si vede in bilancio (ma è indicato nelle relative Centrale Rischi) ed il valore dei beni in leasing non è evidenziato tra le attività.
L’art.2427 c.c., punto 22) richiede però all’utilizzatore che nella nota integrativa del suo bilancio vengano indicate “le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti:

  • Il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti;

  • L’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio;

  • L’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio.”


Il problema è proprio nella mancata iscrizione nel passivo dei debiti relativi ai canoni residui: è vero che queste informazioni si trovano nella nota integrativa ma un lettore deve ricostruire l’indebitamento in via extracontabile. Per di più, con il DL 139/15 si è introdotta nel codice civile l’attualizzazione dei debiti e crediti: tuttavia i debiti riferiti al leasing ad oggi non sono ancora ammessi all’interno della rappresentazione dello stato patrimoniale.
Come da molti suggerito, il Legislatore dovrebbe rivedere le norme in materia di redazione del bilancio, prevedendo l’iscrizione dei beni in leasing nello stato patrimoniale dell’utilizzatore, il quale assume i rischi derivanti dall’utilizzo del bene. I principi contabili italiani non possono infatti derogare alle norme di legge, che restano a monte degli stessi: è il Legislatore che deve rivedere la normativa. Inoltre, con l’entrata in vigore della legge sulla crisi di impresa, che pone l’accento sul problema dell’indebitamento, è anomalo che questo debba essere ricostruito extra-contabilmente, sommando i debiti iscritti nello stato patrimoniale con quanto esposto nella nota integrativa.
Di diverso tenore è quanto previsto dai principi contabili internazionali, in particolare dall’IFRS 16.
Il nuovo standard internazionale che regola il trattamento contabile dei leasing è entrato in vigore il 1° gennaio 2019. Tale principio non può essere applicato ai contratti di leasing:

  • Aventi una durata del contratto non superiore a 12 mesi;

  • Il cui bene oggetto del contratto presenta un modico valore unitario.


Nel caso di una serie di contratti aventi tutti caratteristiche simili, il nuovo standard contabile consente di contabilizzare a livello di portafoglio tali contratti ed evitare pertanto la singola e dispendiosa contabilizzazione. L’adesione a questa semplificazione concessa dallo standard è da valutare caso per caso e soprattutto è possibile se la contabilizzazione sulla base di un portafoglio non comporta effetti diversi in bilancio rispetto alla registrazione dei contratti su base individuale.
Cosa prevede in questo caso il modello contabile per il locatario?
Inizialmente, il locatario è tenuto a valutare l’attività per il diritto d’uso come la sommatoria dei seguenti elementi:

  • Valore attuale dei pagamenti futuri (stesso valore incluso nella passività finanziaria);

  • Costi diretti iniziali sostenuti da locatario (costi per agenti o altre consulenze legate al contratto);

  • Maxi-canone di leasing pagato anticipatamente;

  • Stima dei costi per smantellamento, rimozione e ripristino (rilevati in accordo allo IAS 37).


Nella fase successiva, per quanto concerne l’ammortamento, questo sarà effettuato ai sensi dello IAS 16.
Inoltre, se alla fine del leasing è previsto il trasferimento della proprietà al locatario, il periodo di ammortamento coinciderà con la vita utile del bene sottostante, negli altri casi l’ammortamento avverrà nel periodo più breve tra la durata del leasing, e la vita utile del diritto d’uso.
La passività per leasing che inizialmente il locatario andrà a registrare sarà pari al valore attuale dei pagamenti futuri del leasing lungo la sua durata.
Il nuovo standard contabile permette sia un’applicazione retroattiva, sia un “modified retrospective approach”. In particolare, nel primo caso si rileveranno gli impatti dell’IFRS 16 in modo retroattivo modificando i dati comparativi. Nel secondo caso i dati comparativi non saranno modificati e l’effetto cumulato derivante dall’applicazione dell’IFRS 16 si rileverà nel patrimonio netto alla data di prima applicazione (1° gennaio 2019 o a data anteriore se si opta per l’applicazione anticipata).
Il nuovo standard migliorerà l’indicatore MOL ed EBITDA prevedendo la contabilizzazione di ammortamento e interessi al posto dei canoni di godimento beni.
Non essendo tuttavia possibile effettuare l’applicazione di un solo principio contabile internazionale né applicare l’Ifrs 16 all’interno di un bilancio OIC, un’impresa intenzionata a rappresentare in bilancio le attività e le passività derivanti dai propri leasing nel proprio bilancio individuale dovrebbe, in assenza di un recepimento dell’Ifrs 16 da parte dei principi nazionali, valutare la convenienza a porre in essere su base facoltativa un’integrale transizione a tutti i principi Ias/Ifrs, una volta verificato di avere tutti i requisiti.
Il passaggio agli Ias/Ifrs è però un cambiamento a tutti gli effetti non solo contabile, bensì anche organizzativo e culturale della società.

12 aprile 2019

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