Il Credito di imposta per Investimenti in Beni Strumentali nuovi

La recente risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 189 ad interpello in merito al credito di imposta Beni Strumentali fornisce alcuni interessanti spunti di riflessione.

Lo scorso 17 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad un interpello in materia di credito di imposta per investimenti in Beni Strumentali nuovi, con specifico riferimento alla Legge 160/2019, art. 1, cc. 184-197.

Stante l’integrale identità delle previsioni della Legge 160/2019 e della Legge 178/2020 (art. 1, cc. 1051-1063), rispetto all’ambito soggettivo ed oggettivo dell’agevolazione, la risposta è assolutamente utile non solo per la valutazione degli investimenti già effettuati a valere sulla precedente normativa (anno 2020, con coda al 30 giugno 2021) ma anche per gli investimenti da programmare sul prossimo biennio. Ad oggi, infatti, è possibile ottenere un credito di imposta per gli investimenti effettuati per l’acquisto di beni materiali ed immateriali nuovi fino al 31 dicembre 2022 (con coda al 30 giugno 2023).

Nel caso specifico della risposta n. 189, l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello del contribuente richiedendo il parere al competente Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Infatti, il quesito riguardava l’ambito oggettivo dell’agevolazione, ovvero la possibilità di applicare il credito di imposta all’acquisto di un’autobetoniera.

Punto 1 – la riconducibilità dell’investimento ad una voce dell’Allegato A alla L. 232/2016

Innanzitutto, il MISE fa presente che per autobetoniera si intendono in genere “i mezzi utilizzati nel settore delle costruzioni per la miscelazione e il trasporto del calcestruzzo e che, nella generalità dei modelli disponibili in commercio, risultano costituiti da una componente prettamente veicolare (c.d. “autotelaio”) e da una componente “macchina” (attrezzatura) installata su di essa”.

Fatta questa distinzione, è chiaro subito che la discriminante tra agevolabilità e non agevolabilità delle due componenti va ricercata nella riconducibilità delle stesse all’interno dell’elenco di cui all’Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

In tal senso, né il contribuente né il MISE hanno dubbi circa il fatto che la componente macchina, la betoniera appunto, può pacificamente rientrare nella voce 11 dell’allegato A, concernente “macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)”, oppure, considerando che “…durante il trasporto del calcestruzzo avviene il mescolamento e la miscelazione con acqua al fine di garantire la qualità del prodotto (calcestruzzo) ed evitarne la solidificazione…” oppure nella voce 3 dell’Allegato, concernente “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”.

Inoltre, sia il contribuente che il Mise sono d’accordo che la componente prettamente veicolare dell’autobetoniera, ovvero l’autotelaio, non ricada in alcuna delle voci previste nell’elenco di cui all’Allegato A.

Punto 2 – l’esclusione generale dei veicoli dall’ambito di applicazione dell’agevolazione

Nonostante ciò, il contribuente sostiene di poter agevolare il costo della componente veicolare con aliquota massima (il 40%) in quanto trattasi di “impianto assolutamente necessario alla realizzazione del prodotto”.

Quanto sostenuto dal contribuente può ricondursi a quanto scritto nella risoluzione MISE n. 177355 del 23 maggio 2018. Infatti, a pag. 9 di tale risoluzione (risposta n. 6) il MISE sostiene che:

  • Sono agevolabili i costi di realizzazione di nuovi impianti tecnici di servizio ad esclusivo uso della macchina o dell’impianto principale;
  • In caso di impianti tecnici già esistenti, sono agevolabili i costi incrementali di pertinenza sostenuti per soddisfare il necessario fabbisogno della macchina o impianto principale. Eventualmente, si dovrà dare prova di tale pertinenza nella perizia tecnica o nella dichiarazione del legale rappresentante;
  • Non sono agevolabili gli impianti tecnici di servizio all’edificio (es: sistemi di ventilazione, impianto di illuminazione, ecc.).

A questo punto, il MISE precisa i seguenti punti dirimenti:

  1. Nell’ambito del primo gruppo di beni di cui al citato allegato A, devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le “macchine” intese ai sensi delle definizioni di cui all’art. 2, lettera a), della c.d. “Direttiva Macchine” (“Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo”);
  2. Devono considerarsi esclusi, in linea di principio, i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli a motore e dei 3 loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli”).

Punto 3 – il problema posto dal rimando alle Direttive Comunitarie

Già la normativa esclude dall’applicazione dell’agevolazione i beni indicati all’articolo 164, comma 1, TUIR, ovvero i mezzi di trasporto a motore quali autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori. Per quanto riguarda gli autocarri (è il caso del camion che trasporta la betoniera), non rientranti nell’elenco dell’allegato A, questi possono usufruire dell’aliquota ridotta (beni materiali ordinari, 10% in 3 anni se l’investimento è effettuato nel 2021), se rispettano le seguenti condizioni:

–         Immatricolati come N1

–         Codice carrozzeria = F0

–         Posti a sedere < 4

–         Rapporto tra potenza (Kw) del motore e portata del veicolo <180 (differenza tra massa del veicolo e tara).

La precisazione di definizioni attraverso il riferimento a Direttive Comunitarie non contenute nelle norme primarie può rappresentare un problema laddove sia il Mise che l’Agenzia delle Entrate in questo modo si sostituiscono al legislatore per fissare paletti e principi di interpretazione spesso rilevanti. È il caso, ad esempio, della normativa sul credito di imposta per attività di Ricerca e Sviluppo (D.L. 145/2013) la quale sopravvive oggi tra ambiguità ab origine del dettato normativo e iperproduzione di prassi restrittive da parte degli enti controllori (Agenzia delle Entrate e MISE appunto) con l’obiettivo di limitare per il passato ciò che la legge tutt’ora consente.

Nel caso specifico della risposta n. 189, per esempio, il riferimento alla Direttiva 2006/42/CE rischia di cogliere alla sprovvista tutti gli operatori del settore agricolo i quali, nuovi alla materia, dovessero leggere il dettaglio dell’art. 1, paragrafo 2, lett. e, trattino 1 della Direttiva 2006/42/CE. In tale punto, infatti, vengono esclusi dall’ambito di applicazione della Direttiva i “trattori agricoli e forestali”.

In questo caso, però, la stessa Agenzia, nella Circolare n. 4 del 30 marzo 2017 fa ricadere nella voce 11 dell’Allegato A le “macchine per l’agricoltura 4.0, quali tutte le trattrici e le macchine agricole – portate, trainate e semoventi – che consentono la lavorazione di precisione in campo grazie all’utilizzo di elettronica, sensori e gestione computerizzata delle logiche di controllo”.

Punto 4 – Conclusioni

È importante tenere presente che l’Istituto dell’interpello (art. 11 Legge del 27/07/2000 n. 212) è volto a fornire al contribuente chiarimenti in relazione ad un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge, prima che lo stesso metta in atto un comportamento fiscalmente rilevante.

In tal senso, infatti, il quesito posto tramite interpello deve essere circostanziato e specifico e la risposta dell’amministrazione ha efficacia solo nei confronti del contribuente che ha presentato l’istanza, limitatamente al caso concreto segnalato.

Nonostante le risposte fornite dall’Amministrazione Finanziaria e dal MISE possano rappresentare una linea guida importante per l’approfondimento di casi particolari, è bene comunque mantenere salda l’attenzione alle norme primarie, al fine di non precludere al contribuente l’accesso ad un’agevolazione spettante di diritto. (riproduzione riservata)

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