Dalla Legge di Bilancio nuovi termini per aderire alla regolarizzazione del bonus Ricerca e Sviluppo

Differito di un altro mese, dal 31 ottobre al 30 novembre 2023, il termine entro cui chi intende avvalersi della procedura di riversamento spontaneo per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo (ex art. 5, cc. 7-12 del DL n. 146/2021) deve inviare l’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate.

Tale proroga non ha conseguenze sui termini per effettuare i pagamenti delle somme dovute, i quali continuano ad essere fissati nel termine del 16 dicembre 2023 (unica rata), ovvero in 3 rate annuali di pari importo, maggiorate di interessi, da versare entro il 16 dicembre 2023, 2024 e 2025.
E in riferimento alla certificazione attestante la qualificazione degli investimenti, si precisa che può essere richiesta se le violazioni non sono già state constatate con Pvc (Processo verbale di contestazione). In sostanza, detta certificazione può essere attivata fino alla firma del Pvc; mentre prima di tale modifica l’accesso all’istituto era escluso nei casi in cui fossero solo iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza.

Per ciò che concerne i requisiti oggettivi e soggettivi in capo ai soggetti certificatori si rimane in attesa della pubblicazione del DPCM.

Perché scegliere il ravvedimento spontaneo?

La procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta R&S indebitamente fruito, (istituita dall’art. 5, commi 7-12, del D.L. n° 146 del 21 ottobre 2021, Legge n° 215 del 17 dicembre 2021), ha il duplice scopo di deflazionare le ipotesi di contenzioso tributario e di determinare per il Fisco, in tempi ragionevoli, il recupero spontaneo delle risorse afferenti al credito d’imposta R&S erroneamente fruito dalle imprese nel quinquennio 2015/2019 (ai sensi della Legge n° 9 del 2014 e ss. mm. ii.).
La ratio della “sanatoria” trova origine dai numerosi controlli posti in essere nel corso del periodo d’imposta 2021 da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla fruizione del credito. La misura assai complessa sia sotto il profilo dell’inquadramento delle attività poste in essere, nonché degli adempimenti ad essa collegati, è stata quella maggiormente oggetto di controlli, con il risultato che l’Agenzia ha disconosciuto – molto spesso – il credito utilizzato irrogando sanzioni, interessi e comunicando la notizia di reato ai sensi dell’art. 347 del Codice penale qualora ne siano ricorse le condizioni di legge.

Il decreto, come richiamato all’art. 1, comma 1, del provvedimento pubblicato in bozza, ha stabilito che possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Chi può usufruire del ravvedimento spontaneo?

Possono usufruire del riversamento spontaneo le aziende che hanno:

  • realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
  • applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, attribuendo rilevanza a spese relative alle attività svolte in laboratori o strutture situati fuori dal territorio dello Stato;
  • commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
  • commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento (2012-2014).

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